Con il termine flex time non si intende lintroduzione di una nuova formula lavorativa, ma uno strumento regolato dai singoli CCNL, che si affianca ai contratti a tempo indeterminato ed eventualmente a tempo determinato, nella gestione della flessibilità dei tempi di lavoro.
Alcuni esempi di CCNL inerenti il flex time sono:
Il flex time è caratterizzato da un orario di lavoro flessibile e dalla facoltà del prestatore di lavoro di variare, entro fasce orarie prestabilite, la collocazione temporale della prestazione nellarco della singola unità di tempo.
Lattività lavorativa può realizzarsi anche con riferimento
alla singola giornata concentrando lorario in un periodo continuato dal
mattino al pomeriggio senza intervallo a metà giornata.
Margini di flessibilità possono essere introdotti anche negli orari di
entrata e uscita, ovvero a uno spostamento dellorario di inizio della
prestazione corrisponde un correlativo slittamento dellorario di cessazione.
La flessibilità lavorativa nellambito della giornata o della settimana, deve essere conforme alle disposizioni che nel nostro ordinamento pongono limiti alla durata massima dellorario giornaliero nonché allo svolgimento della prestazioni lavorative nella giornata di domenica, in quelle festive e durante la notte.
Una delle modalità di attuazione del flex time, è rappresentata
dalla BANCA DELLE ORE.
La BANCA DELLE ORE consente di smonetizzare il lavoro straordinario, permettendo
al lavoratore di cumulare un monte ore di permessi dal quale attingere per fruire
secondo gli accordi contrattuali, di riposi compensativi, oppure a sua richiesta
tali ore vengono remunerate.
I Vantaggi della BANCA DELLE ORE sono rappresentati da unagevolazione
nella conciliazione tra tempo di lavoro e cura della famiglia, nel miglioramento
della qualità della prestazione e nella possibilità per lazienda
di far fronte a situazioni non previste.
Gli Svantaggi invece sono identificati in un disorientamento del lavoratore
a causa del frequente cambio di orario e nella riorganizzazione per lazienda
dellattività in funzione di una scansione temporale non costante.
Una significativa novità introdotta con il recente rinnovo del
Contratto Nazionale è la cosiddetta "banca delle ore.
Come in precedenza, le aziende hanno facoltà di chiedere prestazioni
lavorative aggiuntive allorario giornaliero normale del lavoratore nel
limite massimo di due ore al giorno o di dieci ore settimanali.
Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca delle ore. Tale meccanismo opera - dintesa fra lazienda ed il lavoratore - anche tramite una riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto allorario di lavoro normale dellinteressato.
Oltre il limite di cui al comma che precede, le prime 50 ore danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario, a richiesta del lavoratore. Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali.
Nei primi 4 mesi dallespletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra azienda e lavoratore. Trascorso tale termine, il lavoratore ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso allazienda di almeno:
Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre
10 mesi dal predetto espletamento.
Gli accordi aziendali in atto in materia di banca delle ore verranno riesaminati
in tale sede alla luce dei criteri definiti dalla presente norma.
Oltre a tale limite di cinquanta ore, possono essere richieste ulteriori prestazioni
aggiuntive nel limite annuo di cento ore che danno diritto:
per le prime cinquanta ore, a richiesta dellinteressato, al recupero delle
medesime secondo il suddetto meccanismo, oppure al compenso per lavoro straordinario;
per le successive cinquanta ore, il lavoratore ha diritto, senza possibilità
di scelta, al compenso per lavoro straordinario.
Un regolamento per lattuazione degli strumenti di flessibilizzazione
del lavoro previsti dal CCNL
BANCA DELLE ORE PER DIPENDENTI P.A. Una gestione flessibile del tempo
di lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni per migliorarne l'efficienza
e l'efficacia.
È ormai non più rinviabile l'avvio di una profonda riflessione,
sul nesso inscindibile esistente tra utilizzo programmato di tutti i possibili
strumenti di flessibilizzazione delle risorse umane ed efficienza dell'azione
amministrativa.
La piena competenza nella gestione di tali strumenti spetta al dirigente/datore
di lavoro, come ribadito negli articoli 4 e 5 del dlgs n. 165/2001.
In passato nella p.a. spesso scarsa se non inesistente è stata l'attenzione
alla programmazione delle attività nel medio-lungo periodo, limitandosi
in tanti casi a gestire sia l'ordinario che le emergenze, contando sulla disponibilità
delle persone.
Così il ricorso allo straordinario diventava fattore ordinario di programmazione
del tempo di lavoro.
A partire dal Ccnl n. 333/90 si è tentato di contrastare tale andamento
imponendo un tetto alla spesa per straordinario. (
)
Il Contratto collettivo nazionale integrativo del 14/9/2000 all'art. 38-bis
ha infine istituito un nuovo strumento denominato "banca delle ore",
con l'intento di valorizzare il bene fondamentale del "tempo di vita",
col quale il lavoratore capitalizza le ore di straordinario effettuate per poi
decidere in un momento successivo (comunque entro un anno) se farsele pagare
oppure spenderle sotto forma di riposi compensativi quando le esigenze di vita,
appunto, lo richiedono.
Per rendere concretamente applicabile questo nuovo strumento è necessario
contrattare due elementi fondamentali, lasciati alla discrezione delle parti
dei singoli enti, in relazione alle realtà in cui vanno applicati.
Questi elementi sono:
Nel regolamento ( ) si fornisce uno strumento applicativo delle modalità di attuazione di tali strumenti di flessibilizzazione del lavoro cercando di contemperare le esigenze dei lavoratori con quelle di una pubblica amministrazione efficiente e moderna, in grado con i suoi dirigenti di avviare una seria programmazione delle attività dei vari servizi e conseguentemente distribuendo la presenza dei collaboratori in funzione dei picchi di attività, senza dimenticare di curare le esigenze dei dipendenti.