FLEX TIME

Con il termine flex time non si intende l’introduzione di una nuova formula lavorativa, ma uno strumento regolato dai singoli CCNL, che si affianca ai contratti a tempo indeterminato ed eventualmente a tempo determinato, nella gestione della flessibilità dei tempi di lavoro.


Normativa di riferimento

Alcuni esempi di CCNL inerenti il flex time sono:

Nozione

Il flex time è caratterizzato da un orario di lavoro flessibile e dalla facoltà del prestatore di lavoro di variare, entro fasce orarie prestabilite, la collocazione temporale della prestazione nell’arco della singola unità di tempo.

L’attività lavorativa può realizzarsi anche con riferimento alla singola giornata concentrando l’orario in un periodo continuato dal mattino al pomeriggio senza intervallo a metà giornata.
Margini di flessibilità possono essere introdotti anche negli orari di entrata e uscita, ovvero a uno spostamento dell’orario di inizio della prestazione corrisponde un correlativo slittamento dell’orario di cessazione.

La flessibilità lavorativa nell’ambito della giornata o della settimana, deve essere conforme alle disposizioni che nel nostro ordinamento pongono limiti alla durata massima dell’orario giornaliero nonché allo svolgimento della prestazioni lavorative nella giornata di domenica, in quelle festive e durante la notte.

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Esempi di utilizzo del FLEX TIME

Una delle modalità di attuazione del flex time, è rappresentata dalla BANCA DELLE ORE.
La BANCA DELLE ORE consente di smonetizzare il lavoro straordinario, permettendo al lavoratore di cumulare un monte ore di permessi dal quale attingere per fruire secondo gli accordi contrattuali, di riposi compensativi, oppure a sua richiesta tali ore vengono remunerate.

I Vantaggi della BANCA DELLE ORE sono rappresentati da un’agevolazione nella conciliazione tra tempo di lavoro e cura della famiglia, nel miglioramento della qualità della prestazione e nella possibilità per l’azienda di far fronte a situazioni non previste.
Gli Svantaggi invece sono identificati in un disorientamento del lavoratore a causa del frequente cambio di orario e nella riorganizzazione per l’azienda dell’attività in funzione di una scansione temporale non costante.

Fonte: sito FIBA (FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI ASSICURATIVI)

“Una significativa novità introdotta con il recente rinnovo del Contratto Nazionale è la cosiddetta "banca delle ore.
Come in precedenza, le aziende hanno facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario giornaliero normale del lavoratore nel limite massimo di due ore al giorno o di dieci ore settimanali.

Flessibilità

Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca delle ore. Tale meccanismo opera - d’intesa fra l’azienda ed il lavoratore - anche tramite una riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all’orario di lavoro normale dell’interessato.

Lavoro straordinario

Oltre il limite di cui al comma che precede, le prime 50 ore danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario, a richiesta del lavoratore. Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali.

Criteri di recupero

Nei primi 4 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra azienda e lavoratore. Trascorso tale termine, il lavoratore ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all’azienda di almeno:

Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 10 mesi dal predetto espletamento.
Gli accordi aziendali in atto in materia di banca delle ore verranno riesaminati in tale sede alla luce dei criteri definiti dalla presente norma.
Oltre a tale limite di cinquanta ore, possono essere richieste ulteriori prestazioni aggiuntive nel limite annuo di cento ore che danno diritto:
per le prime cinquanta ore, a richiesta dell’interessato, al recupero delle medesime secondo il suddetto meccanismo, oppure al compenso per lavoro straordinario;
per le successive cinquanta ore, il lavoratore ha diritto, senza possibilità di scelta, al compenso per lavoro straordinario.”

Fonte: sito Italia Oggi, 3.08.01

Un regolamento per l’attuazione degli strumenti di flessibilizzazione del lavoro previsti dal CCNL
BANCA DELLE ORE PER DIPENDENTI P.A. “Una gestione flessibile del tempo di lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni per migliorarne l'efficienza e l'efficacia.
È ormai non più rinviabile l'avvio di una profonda riflessione, sul nesso inscindibile esistente tra utilizzo programmato di tutti i possibili strumenti di flessibilizzazione delle risorse umane ed efficienza dell'azione amministrativa.
La piena competenza nella gestione di tali strumenti spetta al dirigente/datore di lavoro, come ribadito negli articoli 4 e 5 del dlgs n. 165/2001.
In passato nella p.a. spesso scarsa se non inesistente è stata l'attenzione alla programmazione delle attività nel medio-lungo periodo, limitandosi in tanti casi a gestire sia l'ordinario che le emergenze, contando sulla disponibilità delle persone.
Così il ricorso allo straordinario diventava fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro.
A partire dal Ccnl n. 333/90 si è tentato di contrastare tale andamento imponendo un tetto alla spesa per straordinario. (…)
Il Contratto collettivo nazionale integrativo del 14/9/2000 all'art. 38-bis ha infine istituito un nuovo strumento denominato "banca delle ore", con l'intento di valorizzare il bene fondamentale del "tempo di vita", col quale il lavoratore capitalizza le ore di straordinario effettuate per poi decidere in un momento successivo (comunque entro un anno) se farsele pagare oppure spenderle sotto forma di riposi compensativi quando le esigenze di vita, appunto, lo richiedono.
Per rendere concretamente applicabile questo nuovo strumento è necessario contrattare due elementi fondamentali, lasciati alla discrezione delle parti dei singoli enti, in relazione alle realtà in cui vanno applicati.

Questi elementi sono:

Nel regolamento (…) si fornisce uno strumento applicativo delle modalità di attuazione di tali strumenti di flessibilizzazione del lavoro cercando di contemperare le esigenze dei lavoratori con quelle di una pubblica amministrazione efficiente e moderna, in grado con i suoi dirigenti di avviare una seria programmazione delle attività dei vari servizi e conseguentemente distribuendo la presenza dei collaboratori in funzione dei picchi di attività, senza dimenticare di curare le esigenze dei dipendenti.”

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